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    41bis e dintorni, questione di illegittimità

    Segnalata da Nadia Bizzotto, che commenta: “la lettura di questa decisione fa ancora sperare che in questo strano paese, dove il tema della giustizia viene da una parte e dall’altra strumentalizzato con polemiche spesso prive di una minima conoscenza delle questioni che si affrontano, vi è ancora spazio per l’affermazione CONCRETA ed EFFETTIVA dei principi del giusto processo !!”. Vale la pena di uno sforzo di lettura…

    “STORICA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Con la sentenza numero 143/2013 depositata ieri 20 giugno 2013 (relatore GIUSEPPE FRIGO) la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater…, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».
    Scrive, tra l’altro la Corte, “pur nella singolare articolazione logico-sintattica del precetto che ne risulta, il senso della norma rimodulata è chiaro. Ferma restando l’inapplicabilità ai colloqui difensivi delle disposizioni (valevoli invece per i colloqui con i familiari) che prescrivono il vetro divisorio, il controllo auditivo e la videoregistrazione, vengono introdotti per la prima volta dei limiti legislativi di tipo “quantitativo” al diritto dei detenuti in questione a conferire con i propri difensori: (…) limiti che appaiono ispirati al sospetto che questi ultimi possano prestarsi a fungere da intermediari per illeciti scambi di comunicazioni tra i detenuti stessi e gli altri membri dell’organizzazione criminale di appartenenza. Le restrizioni in questione, per il modo in cui sono congegnate, si traducono in un vulnus del diritto di difesa incompatibile con la garanzia di inviolabilità sancita dall’art. 24, secondo comma, Cost.”.
    Aggiunge la Corte : “Questa Corte ha riconosciuto che il diritto di difesa è suscettibile di bilanciamento con altre esigenze di rango costituzionale, così che il suo esercizio può essere variamente modulato o limitato dal legislatore (tra le altre, sentenze n. 173 del 2009, n. 297 del 2008 e n. 341 del 2006, nonché, con specifico riferimento alla materia dei colloqui dei detenuti, sentenza n. 212 del 1997): ciò, tuttavia, a condizione che non ne risulti compromessa l’effettività, costituente il limite invalicabile ad operazioni del genere considerato (sentenza n. 317 del 2009), e ferma restando, altresì, l’esigenza di verificare la ragionevolezza delle restrizioni concretamente apportate (sentenza n. 407 del 1993). Detti principi valgono in modo particolare quando si discuta di restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario, rese più vulnerabili, quanto alle potenzialità di esercizio delle facoltà difensive – come già rimarcato – dalle limitazioni alle libertà fondamentali insite, in via generale, nello stato di detenzione. Giova, anche a questo riguardo, il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale – nell’ammettere che, in circostanze eccezionali, lo Stato possa limitare i contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato – rimarca, tuttavia, come ogni misura limitativa di tal fatta debba risultare assolutamente necessaria (tra le altre, Corte europea dei diritti dell’uomo, 27 novembre 2007, Asciutto contro Italia; 27 novembre 2007, Zagaria contro Italia) e non debba comunque frustrare l’effettività dell’assistenza legale alla quale il difensore è abilitato. Tale, infatti, è l’importanza annessa ai diritti della difesa in una società democratica, che il diritto ad una assistenza legale effettiva deve essere garantito in tutte le circostanze (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia). “
    La lettura di questa decisione fa ancora sperare che in questo strano paese, dove il tema della giustizia viene da una parte e dall’altra strumentalizzato con polemiche spesso prive di una minima conoscenza delle questioni che si affrontano, vi è ancora spazio per l’affermazione CONCRETA ed EFFETTIVA dei principi del giusto processo !!

     


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